Cos'è
La ricongiunzione è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento della pensione.
A chi è rivolto
Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti. La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Domanda
Requisiti
La legge 7 febbraio 1979, n. 29 e la legge 5 marzo 1990, n. 45 regolano l'istituto della ricongiunzione.
L'articolo 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29 regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS. I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex Inpdap, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.
Fino al 30 giugno 2010, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza spese per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa. L'importo da pagare viene calcolato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la loro valutazione ai fini pensionistici.
La ricongiunzione dei contributi delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.
Articolo 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29
L'articolo 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Può accedere alla ricongiunzione di cui al citato articolo 2, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
- nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.
L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29 che disciplina la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Ricongiunzione liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45
Secondo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 i liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. La ricongiunzione è onerosa.
La circolare INPS 5 novembre 2010, n. 142 illustra le novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano con l'avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la gratuità della costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con riguardo ai Fondi speciali INPS.
Quando fare domanda
La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.
È consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
In mancanza del requisito assicurativo e contributivo innanzi descritto, la seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata all'atto del pensionamento e solo nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Come fare domanda
Dal 16 marzo 2015 le domande di ricongiunzione:
- nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, legge n. 29/1979;
- nel Fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato SpA ai sensi dell'articolo 2, legge 29/1979;
- dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi dell'articolo 1, legge 45/1990
devono essere presentate online all'INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Se la domanda è accolta, l'importo da pagare viene notificato dall'INPS. Il provvedimento di accoglimento della domanda, notificato con raccomandata, contiene i bollettini MAV per il pagamento e i termini per il versamento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
È possibile stampare i bollettini MAV direttamente online sul sito INPS, attraverso il servizio dedicato, ed è necessario essere in possesso del codice fiscale e del codice PIN rilasciato dall'Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale).
In alternativa, è possibile fare richiesta tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 da rete mobile, che provvederà all'invio della copia del bollettino all'indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Comunicando il numero della pratica e il codice fiscale è possibile pagare con le seguenti modalità:
- presso i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, ovvero:
- tabaccherie che aderiscono al circuito "Reti Amiche";
- sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche con addebito sul conto corrente bancario);
- sul sito internet Unicredit SpA per i clienti titolari del servizio Banca online;
- online sul sito INPS utilizzando la carta di credito;
- online da smartphone o da tablet, tramite l'app INPS (IOS e Android), tramite il Portale dei pagamenti, utilizzando la carta di credito;
- online da tutti gli altri dispositivi mobili tramite il Portale dei pagamenti, utilizzando la carta di credito;
- con carta di credito utilizzando il Contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164 164 da rete mobile.
Banca Intesa Sanpaolo SpA, affidataria del servizio POS, invierà la notifica di avvenuto addebito dell'importo all'indirizzo e-mail dell'interessato. Nel caso di pagamento effettuato tramite il Contact center l'INPS invierà la ricevuta analitica di pagamento all'indirizzo in possesso dell'ente.
È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell'agenzia bancaria o nell'ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l'opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell'addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).
Una volta comunicata l'autorizzazione dell'addebito, l'INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell'anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall'INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.
Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di pagamento successivo all'attivazione stessa.
L'addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all'agenzia bancaria o all'ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.
All'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, l'attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale.
La rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti e prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi.
In caso di versamento rateale:
- l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi ove previsto dalla normativa in materia;
- l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a 27 euro;
- le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Si precisa che:
- il mancato versamento dell'importo in un'unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione;
- per le rate successive (dalla quarta rata a seguire) il mancato pagamento di due rate consecutive comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato;
- se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione, l'interessato dovrà rivolgersi agli uffici della sede INPS competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima;
- l'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda di ricongiunzione potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.
consiste nel trattamento di pensione dopo l'attività di lavoro
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Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.
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