La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):
- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie).
Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.
Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.
DECORRENZA
Il DM 166/96 (art. 4, c. 1) ha disposto le seguenti decorrenze per l’entrata in vigore della gestione:
- 1° aprile 1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30/03/1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30/04/1996;
- 30 giugno 1996 per i soggetti già coperti, alla data del 30/03/1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31/07/1996.