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Il trattamento di fine rapporto ( Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
A partire dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua presa a base del calcolo non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi.
A chi si rivolge
Hanno diritto al Tfr:
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ad eccezione delle categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.
Quali sono le modalità di pagamento
In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine rapporto vengono corrisposti come segue (comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di fine rapporto vengano corrisposte come segue (comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
La somma spettante può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
Documentazione
- Modulistica – Modello Tfr1
- Modulistica – Modello Tfr2 (riliquidazione)
- Nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011
Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.
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