Requisiti
L’indennizzo spetta ai soggetti che:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età per gli uomini e almeno 57 per le donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno cinque anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.
L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i cosiddetti voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017 presso la sede INPS territorialmente competente utilizzando il modello AP 95.
Nei casi in cui la sede non ritenga di poter accogliere la domanda, il fascicolo viene inviato al Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciale, organo terzo rispetto all’Istituto, che decide in via definitiva sull’eventuale rigetto della domanda.
Possono chiedere l’indennizzo riconosciuto dalla legge di stabilità 2014 anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla prestazione ai sensi della previgente norma, nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011 non avevano precedentemente presentato la relativa domanda o avevano presentato domanda oltre il vecchio termine ultimo del 31 dicembre 2012.
Gli indennizzi riconosciuti in base alla legislazione previgente e sospesi, dopo l’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’età di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e di 61 anni e 6 mesi per le donne, sono prorogati in base alla legge di stabilità 2014 fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita e introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge 214/2011.
La predetta proroga non può essere concessa ai soggetti che siano già titolari di pensione erogata dall’INPS o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore.
È incompatibile con la proroga anche la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo.
La proroga può essere richiesta compilando telematicamente l’apposito modello di domanda AP 96. Qualunque sia il momento di presentazione della domanda, il richiedente avrà diritto al riconoscimento degli arretrati dal momento dell’avvenuta sospensione dell’indennizzo.