La CIGD viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d'intervento proviene da unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma oppure viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette “plurilocalizzate” aventi cioè unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale.
Le regioni e province autonome possono disporre la concessione della CIGD sulla base di risorse che, con appositi decreti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione di ciascun ente territoriale.
La circolare INPS 27 maggio 2015, n.107 e la circolare INPS 29 marzo 2016, n. 56 specificano gli aspetti di carattere normativo e legati al flusso di gestione della CIGD regionale e interministeriale.
Nella seguente tabella sono erogati i limiti massimi di erogazione della CIGD:
Annualità di riferimento |
Durata massima consentita |
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 |
11 mesi nell'arco di un anno |
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 |
5 mesi nell'arco di un anno |
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 |
3 mesi nell'arco di un anno |
I limiti di durata massima di concessione del trattamento, in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte, vanno calcolati con riferimento all'anno civile.
I periodi di CIGD non contribuiscono al raggiungimento del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto per la CIGS.
Per il 2016 le aziende che rientrano nel Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473 di accedere alle prestazioni previste dagli stessi Fondi o di fruire della CIGD. Per il calcolo dei rispettivi periodi di fruizione i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.
L'azienda non può presentare domande di Integrazione Salariale in Deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi per periodi coincidenti.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L'importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Il trattamento di Integrazione Salariale è equiparato alla retribuzione percepita per l'attività prestata alle dipendenze di terzi anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione. Pertanto al lavoratore pensionato, che sia posto in CIGD, si applica lo stesso regime di cumulo di pensione/retribuzione in atto prima del collocamento in Integrazione Salariale.
La CIGD è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro l'anno per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. In questo caso l'interessato non sarà obbligato a presentare la comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro sono a carico del datore di lavoro. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro, per intervento della CIGD, non rientra in alcuna fattispecie che ne preveda l'indennizzo essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.
Il lavoratore, che presta attività retribuita senza averne dato comunicazione alla struttura INPS territorialmente competente, decade dal diritto.
Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione.