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Cos'è
L’Istituto si avvale di strutture alberghiere per l’avviamento alle cure balneo termali degli assicurati INPS.
A chi è rivolto
Possono aderire alla convenzione:
- le strutture alberghiero-termali costituenti unico complesso con le terme;
- le strutture alberghiere non costituenti un unico complesso con le terme ma situate nelle vicinanze.
Come funziona
I rapporti convenzionali con le strutture sono instaurati mediante adesione al capitolato regolante i rapporti concernenti l’assistenza termale e alberghiera in favore degli assicurati dell’INPS (2016-2018) (pdf 157 KB), compilando e sottoscrivendo l’apposito modello di adesione (pdf 58 KB).
Le strutture che intendono aderire alla convenzione devono possedere i requisiti indicati al punto 1.17 del capitolato:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- possesso licenza di pubblico esercizio rilasciata dal comune;
- per l’albergo: classificazione di almeno 3 stelle;
- per le terme: accreditamento presso le competenti ASL al livello tariffario A, ovvero B;
- per l’albergo non costituente unico complesso con le terme, ubicazione nelle vicinanze delle terme. In caso di distanza superiore ai 300 metri (ma non oltre i mille metri), dovrà essere assicurato un servizio navetta dedicato di collegamento con le terme;
- inesistenza di crediti dell’Istituto nei confronti dell’azienda;
- regolarità contributiva dell’azienda, che deve sussistere per tutta la durata del contratto;
- regolarità sotto il profilo normativo generale, soprattutto riguardo l’aspetto fiscale, l’inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia, alle norme in materia di diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- conformità alla vigente normativa antincendio;
- non essere stato accertato l’inadempimento della struttura, con conseguente interruzione del rapporto contrattuale con l’INPS, durante l’espletamento dei servizi alberghiero-termali nel triennio precedente la data di pubblicazione del capitolato.
La regolarità dei requisiti richiesti dovrà essere posseduta, a pena di esclusione dal servizio, alla data della domanda e sarà verificata annualmente dalle direzioni regionali INPS competenti.
DECORRENZA E DURATA
Il capitolato ha validità triennale e viene rinnovato con determinazione presidenziale.
Le adesioni successive al termine previsto dal pubblico avviso, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende aderire.
Le strutture convenzionate dovranno garantire un congruo numero di posti (punto 1.3 del capitolato) nei turni stabiliti dall’INPS secondo il calendario triennale (pdf 60KB).
I turni avranno la durata di due settimane, dal lunedì della prima al sabato della seconda settimana del mese (13 giorni di soggiorno completo, di cui 12 di cure).
È ammessa l’adesione parziale dei turni nel limite di 1/3 in meno (punto 1.4 del capitolato).
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