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L’indennità premio di servizio, (Ips), è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all’Inps (ex Inadel) all’atto della cessazione dal servizio.
Il diritto all’Ips (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso.
A chi si rivolge
È diretta ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto ( Tfr).
Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.
All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’ente di appartenenza invia alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.
Come si calcola
La prestazione da liquidare viene determinata moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968).
A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi viene trascurata.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
- Servizi valutabili
- Riliquidazione prestazioni dal 1° gennaio 2011 al 30 ottobre 2012 per abrogazione legge 122/2010
Quali sono le modalità di pagamento
In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le indennità premio di servizio vengano corrisposte come segue (comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Come si ottiene
L’indennità di buonuscita è corrisposta d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.
La somma spettante può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce
Passaggio al Tfr
I lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con diritto all’indennità premio di servizio, che aderiscono ad un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore dell’indennità premio di servizio maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.
Documentazione
- Nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011
- Messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012
- Circolare n. 8 del 10 gennaio 2013
Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.
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