L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.
Il diritto alla buonuscita (o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell’interessato rivolto all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici o all’amministrazione di appartenenza dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso.
A chi si rivolge
Si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas) gestito dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con almeno un anno di iscrizione.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto ( Tfr), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.
Come si calcola
La prestazione da liquidare viene determinata moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (DPR 1032 del 29/12/1973 e s.m.). A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi viene trascurata.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
- Servizi valutabili e contribuzione
- Riliquidazione prestazioni dal 1° gennaio 2011 al 30 ottobre 2012 per abrogazione legge 122/2010
Quali sono le modalità di pagamento
In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di buonuscita vengano corrisposte come segue (comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
Come si ottiene
L’indennità di buonuscita è corrisposta d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.
La somma spettante può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce er informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce
Passaggio al Tfr
I lavoratori con diritto all’indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore dell’indennità di buonuscita maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.
Documentazione
Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.
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