Requisiti
Per accedere alla prestazione il lavoratore deve essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere anche l'assegno al nucleo familiare secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.
Quando fare domanda
La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione. Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all'estero.
I disoccupati rimpatriati da uno stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE - Islanda, Liechtenstein e Norvegia - e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).
Se non in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.
I rimpatriati da uno stato non convenzionato devono invece allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro all'estero o della competente autorità consolare che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.