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Distacco del lavoratore in paesi extra UE convenzionati con l’Italia

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Il distacco costituisce una deroga al principio di "territorialità" dell’obbligo assicurativo ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con alcuni paesi extracomunitari.

Il distacco riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un'azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l'Italia, per un determinato periodo di tempo.
Alcune convenzioni prevedono il distacco anche per i lavoratori autonomi.

Come funziona il distacco

Per tutta la durata del distacco il lavoratore resta assicurato, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole convenzioni, nel paese in cui ha sede l'azienda che lo ha distaccato o in quello di abituale esercizio dell'attività nel caso di lavoratore autonomo.

Ogni convenzione bilaterale prevede un periodo massimo di distacco, la cui durata varia a seconda della convenzione.

La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una proroga, nell'eventualità che la durata del lavoro da effettuare all'estero per circostanze impreviste si protragga oltre il periodo massimo. Il datore di lavoro deve richiedere, prima della scadenza del periodo di distacco già autorizzato, la proroga all'autorità competente del paese di temporanea occupazione del lavoratore, per il tramite dell'autorità competente dello stato dove ha sede l'impresa distaccante. Le aziende iscritte in Italia, che intendono chiedere una proroga devono inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prima di distaccare un lavoratore in un paese convenzionato con l'Italia, è necessario che l'azienda richieda alla sede INPS di iscrizione, il rilascio del formulario di distacco che attesti che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.

Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente dall'interessato alla sede INPS di iscrizione.

Le sedi devono rilasciare una copia del formulario per il datore di lavoro e una per il lavoratore che, qualora si renda necessario, deve esibirlo al competente istituto assicuratore del paese dove lavora.

Alcune convenzioni prevedono una specifica modulistica anche per la richiesta di proroga del distacco. In tali casi il datore di lavoro dovrà utilizzare lo specifico formulario in uso per la convenzione di riferimento.

La seguente tabella elenca le convenzioni e i relativi modelli di distacco:

Convenzioni e relativi modelli
Paese Periodo del distaccoModelloModello per la proroga
Argentina24 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomiIT/ARG.1IT/ARG.2
Australianon è previsto distacco  
Brasile12 mesiI/B 1 
Canada24 mesiIT/CAN/4IT/CAN/5
Quebec24 mesiIT/CAN/QUE/3 
Repubblica di Capoverde24 mesiIT/CV4IT/CV5
Repubblica di Corea36 mesiMOD. CI 110 ITALIA – COREA (certificato di copertura) 
Isole del Canale6 mesi  
Israele24 mesiAllegato 8, circolare 2 dicembre 2015, n. 196 (formulario provvisorio) 
Paesi dell' ex-Jugoslavia (Bosnia Erzegovina - Macedonia - Montenegro -Serbia)12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomiMod.1-Obr1Mod.2-Obr2
Principato di Monaco12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomiM/I/ C/1M/I/ C/3
Repubblica di San Marino36 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomiI/SMAR 1I/SMAR 2
Santa Sede60 mesiSS-I 101-1 (Allegato 3, circolare 15 aprile 2004, n. 64) 
Stati Uniti d'AmericaL'accordo prevede, in base alla cittadinanza e alla situazione del lavoratore la possibilità di optare per la legislazione italiana o statunitense.IT/USA4 
Tunisia36 mesiI/TN 4I/TN 5
Turchia24 mesi, è previsto anche per i lavoratori autonomiCE.1 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n. 168)CE.2 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n. 168)
Uruguay24 mesiIT/UR 4IT/UR 5
Venezuela24 mesiIT/VEN 4IT/VEN 5

Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un paese extracomunitario non legato all'Italia da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa. In questi casi il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Il versamento dei contributi da parte dell'azienda è dovuto, per le forme assicurative previste dalla predetta legge, sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.