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Distacco del lavoratore in paesi extra UE convenzionati con l’Italia
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021
Il distacco costituisce una deroga al principio di "territorialità" dell’obbligo assicurativo ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con alcuni paesi extracomunitari.
Il distacco riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un'azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l'Italia, per un determinato periodo di tempo.
Alcune convenzioni prevedono il distacco anche per i lavoratori autonomi.
Come funziona il distacco
Per tutta la durata del distacco il lavoratore resta assicurato, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole convenzioni, nel paese in cui ha sede l'azienda che lo ha distaccato o in quello di abituale esercizio dell'attività nel caso di lavoratore autonomo.
Ogni convenzione bilaterale prevede un periodo massimo di distacco, la cui durata varia a seconda della convenzione.
La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una proroga, nell'eventualità che la durata del lavoro da effettuare all'estero per circostanze impreviste si protragga oltre il periodo massimo. Il datore di lavoro deve richiedere, prima della scadenza del periodo di distacco già autorizzato, la proroga all'autorità competente del paese di temporanea occupazione del lavoratore, per il tramite dell'autorità competente dello stato dove ha sede l'impresa distaccante. Le aziende iscritte in Italia, che intendono chiedere una proroga devono inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Prima di distaccare un lavoratore in un paese convenzionato con l'Italia, è necessario che l'azienda richieda alla sede INPS di iscrizione, il rilascio del formulario di distacco che attesti che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.
Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente dall'interessato alla sede INPS di iscrizione.
Le sedi devono rilasciare una copia del formulario per il datore di lavoro e una per il lavoratore che, qualora si renda necessario, deve esibirlo al competente istituto assicuratore del paese dove lavora.
Alcune convenzioni prevedono una specifica modulistica anche per la richiesta di proroga del distacco. In tali casi il datore di lavoro dovrà utilizzare lo specifico formulario in uso per la convenzione di riferimento.
La seguente tabella elenca le convenzioni e i relativi modelli di distacco:
Paese | Periodo del distacco | Modello | Modello per la proroga | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 24 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi | IT/ARG.1 | IT/ARG.2 | |
Australia | non è previsto distacco | |||
Brasile | 12 mesi | I/B 1 | ||
Canada | 24 mesi | IT/CAN/4 | IT/CAN/5 | |
Quebec | 24 mesi | IT/CAN/QUE/3 | ||
Repubblica di Capoverde | 24 mesi | IT/CV4 | IT/CV5 | |
Repubblica di Corea | 36 mesi | MOD. CI 110 ITALIA – COREA (certificato di copertura) | ||
Isole del Canale | 6 mesi | |||
Israele | 24 mesi | Allegato 8, circolare 2 dicembre 2015, n. 196 (formulario provvisorio) | ||
Paesi dell' ex-Jugoslavia (Bosnia Erzegovina - Macedonia - Montenegro -Serbia) | 12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi | Mod.1-Obr1 | Mod.2-Obr2 | |
Principato di Monaco | 12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi | M/I/ C/1 | M/I/ C/3 | |
Repubblica di San Marino | 36 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi | I/SMAR 1 | I/SMAR 2 | |
Santa Sede | 60 mesi | SS-I 101-1 (Allegato 3, circolare 15 aprile 2004, n. 64) | ||
Stati Uniti d'America | L'accordo prevede, in base alla cittadinanza e alla situazione del lavoratore la possibilità di optare per la legislazione italiana o statunitense. | IT/USA4 | ||
Tunisia | 36 mesi | I/TN 4 | I/TN 5 | |
Turchia | 24 mesi, è previsto anche per i lavoratori autonomi | CE.1 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n. 168) | CE.2 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n. 168) | |
Uruguay | 24 mesi | IT/UR 4 | IT/UR 5 | |
Venezuela | 24 mesi | IT/VEN 4 | IT/VEN 5 |
Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un paese extracomunitario non legato all'Italia da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa. In questi casi il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Il versamento dei contributi da parte dell'azienda è dovuto, per le forme assicurative previste dalla predetta legge, sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.