Gli enti erogatori di pensione trasmettono al casellario centrale dei pensionati annualmente – trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno – i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto informatico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate dall'INPS agli enti interessati.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi individuati e mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, il casellario centrale dei pensionati:
- individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici;
- calcola l'aliquota dei percipienti;
- determina le detrazioni spettanti;
- comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta, le detrazioni da operare e gli eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente disposizione.
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'amministrazione finanziaria provvede a effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 600/1973.
Soltanto i titolari di più trattamenti pensionistici per i quali sono applicabili le disposizioni indicate sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, i titolari di più trattamenti pensionistici a cui è applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito da lavoro dipendente.